Art. 49 · Comunicazione, cooperazione e attività finanziarie intersettoriali

Art. 49

Comunicazione, cooperazione e attività finanziarie intersettoriali

In vigore dal 14 dic 2022
Comunicazione, cooperazione e attività finanziarie intersettoriali 1.   Le AEV, tramite il comitato congiunto e in collaborazione con le autorità competenti, le autorità di risoluzione di cui all’ della direttiva 2014/59/UE, la BCE, il Comitato di risoluzione unico per quanto riguarda le informazioni relative alle entità che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, il CERS e l’ENISA, se del caso, possono istituire meccanismi che consentano la condivisione di pratiche efficaci tra i vari settori finanziari per migliorare la consapevolezza situazionale e identificare i rischi e le vulnerabilità informatiche comuni a tutti i settori. Le AEV possono elaborare esercitazioni di gestione delle crisi e delle emergenze comprendenti scenari di attacchi informatici al fine di sviluppare canali di comunicazione e promuovere gradualmente una risposta efficace coordinata a livello dell’Unione nel caso di grave incidente transfrontaliero connesso alle TIC o relativa minaccia aventi un impatto sistemico sull’intero settore finanziario dell’Unione. A seconda dei casi, tali esercitazioni possono anche servire come test delle dipendenze del settore finanziario da altri settori economici. 2.   Le autorità competenti, le AEV e la BCE cooperano strettamente tra loro e si scambiano informazioni per svolgere i compiti di cui agli articoli da 47 a 54. Realizzano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori prassi, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e formulare valutazioni transgiurisdizionali in caso di disaccordo.
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