Art. 34 · Coordinamento operativo tra autorità di sorveglianza capofila

Art. 34

Coordinamento operativo tra autorità di sorveglianza capofila

In vigore dal 14 dic 2022
Coordinamento operativo tra autorità di sorveglianza capofila 1.   Per garantire un approccio coerente alle attività di sorveglianza e al fine di consentire strategie di sorveglianza generale coordinate e approcci operativi e metodologie di lavoro coerenti, le tre autorità di sorveglianza capofila nominate a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), istituiscono una rete di sorveglianza comune per coordinarsi tra loro nelle fasi preparatorie e coordinare lo svolgimento delle attività di sorveglianza sui rispettivi fornitori terzi critici di servizi TIC sottoposti a sorveglianza, nonché nello svolgimento di qualsiasi azione eventualmente necessaria a norma dell’. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità di sorveglianza capofila elaborano un protocollo comune di sorveglianza che specifica le procedure dettagliate da seguire per effettuare il coordinamento quotidiano e garantire scambi e reazioni rapidi. Il protocollo è riveduto periodicamente per tener conto delle esigenze operative, in particolare dell’evoluzione delle modalità pratiche di sorveglianza. 3.   Le autorità di sorveglianza capofila possono, a seconda dei casi, chiedere alla BCE e all’ENISA di fornire consulenza tecnica, condividere esperienze pratiche o partecipare a specifiche riunioni di coordinamento della rete di sorveglianza comune.
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