Art. 25 · Test di strumenti e sistemi di TIC

Art. 25

Test di strumenti e sistemi di TIC

In vigore dal 14 dic 2022
Test di strumenti e sistemi di TIC 1.   Il programma di test di resilienza operativa digitale di cui all’ prevede, conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 2, l’esecuzione di test adeguati, tra cui valutazione e scansione delle vulnerabilità, analisi open source, valutazioni della sicurezza delle reti, analisi delle carenze, esami della sicurezza fisica, questionari e soluzioni di scansione del software, esami del codice sorgente, ove fattibile, test basati su scenari, test di compatibilità, test di prestazione, test end-to-end e test di penetrazione. 2.   I depositari centrali di titoli e le controparti centrali effettuano valutazioni della vulnerabilità prima di ciascun rilascio o nuovo rilascio di nuovi o già esistenti applicazioni e componenti infrastrutturali, e servizi TIC a supporto delle funzioni essenziali o importanti dell’entità finanziaria. 3.   Le microimprese eseguono i test di cui al paragrafo 1 combinando un approccio basato sul rischio con una pianificazione strategica dei test relativi alle TIC, tenendo debitamente conto della necessità di mantenere un approccio equilibrato tra l’entità delle risorse e il tempo da assegnare ai test relativi alle TIC di cui al presente articolo, da un lato, e l’urgenza, il tipo di rischio, la criticità dei patrimoni informativi e dei servizi forniti nonché qualsiasi altro fattore rilevante, compresa la capacità dell’entità finanziaria di assumere rischi calcolati, dall’altro.
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