Art. 22 · Riscontri forniti dalle autorità di vigilanza

Art. 22

Riscontri forniti dalle autorità di vigilanza

In vigore dal 14 dic 2022
Riscontri forniti dalle autorità di vigilanza 1.   Fatti salvi il contributo tecnico, la consulenza o i rimedi e il successivo seguito dato che possono essere forniti, ove applicabile, conformemente al diritto nazionale, dai CSIRT ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555, l’autorità competente, dopo aver ricevuto la notifica iniziale e ciascuna delle relazioni di cui all’, paragrafo 4, ne accusa ricevuta e può, ove fattibile, fornire tempestivamente all’entità finanziaria riscontri pertinenti e proporzionali o orientamenti di alto livello, in particolare rendendo disponibili le informazioni e i dati pertinenti anonimizzati su minacce analoghe, e può discutere rimedi applicati a livello di entità finanziaria e metodi per ridurre al minimo e attenuare gli effetti avversi nel settore finanziario. Fatti salvi i riscontri ricevuti dalle autorità di vigilanza, le entità finanziarie restano pienamente responsabili del trattamento e delle conseguenze degli incidenti connessi alle TIC segnalati a norma dell’, paragrafo 1. 2.   Le AEV, tramite il comitato congiunto, riferiscono con frequenza annuale, sulla base di dati anonimizzati e aggregati, in merito agli incidenti gravi connessi alle TIC, i cui dettagli sono forniti dalle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 6, indicando almeno il numero degli incidenti gravi connessi alle TIC, la natura, l’impatto sulle operazioni delle entità finanziarie o dei clienti, i costi sostenuti e le azioni di riparazione adottate. Le AEV emanano segnalazioni di allerta e redigono statistiche di alto livello a supporto delle valutazioni della vulnerabilità e delle minacce connesse alle TIC.
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