Art. 14
Comunicazione
In vigore dal 14 dic 2022
Comunicazione
1. All’interno del quadro per la gestione dei rischi informatici di cui all’, paragrafo 1, le entità finanziarie predispongono piani di comunicazione delle crisi che consentano una divulgazione responsabile di informazioni riguardanti, almeno, gravi incidenti connessi alle TIC o vulnerabilità ai clienti e alle controparti nonché al pubblico, a seconda dei casi.
2. All’interno del quadro per la gestione dei rischi informatici, le entità finanziarie attuano politiche di comunicazione per il personale interno e per i portatori di interessi esterni. Le politiche di comunicazione per il personale tengono conto dell’esigenza di operare un distinguo tra il personale coinvolto nella gestione dei rischi informatici, in particolare il personale responsabile della risposta e del ripristino, e il personale che è necessario informare.
3. Nell’entità finanziaria vi è almeno una persona incaricata di attuare la strategia di comunicazione per gli incidenti connessi alle TIC e assolvere a tal fine la funzione di informazione al pubblico e ai media.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2554:oj#art-14