Art. 10 · Individuazione

Art. 10

Individuazione

In vigore dal 14 dic 2022
Individuazione 1.   Le entità finanziarie predispongono meccanismi per individuare tempestivamente le attività anomale, conformemente all’, compresi i problemi di prestazione della rete delle TIC e gli incidenti a esse connessi, nonché per individuare i potenziali singoli punti di vulnerabilità (points of failure) importanti. Tutti i meccanismi di individuazione di cui al primo comma sono periodicamente testati in conformità dell’. 2.   I meccanismi di individuazione di cui al paragrafo 1 prevedono molteplici livelli di controllo, definiscono soglie di allarme e criteri per l’attivazione e l’avvio dei processi di risposta agli incidenti connessi alle TIC, compresi meccanismi di allarme automatico per il personale incaricato della risposta agli incidenti connessi alle TIC. 3.   Le entità finanziarie dedicano risorse e capacità sufficienti al monitoraggio dell’attività degli utenti e di eventuali anomalie e incidenti connessi alle TIC, in particolare attacchi informatici. 4.   I fornitori di servizi di comunicazione dati predispongono inoltre sistemi in grado di controllare efficacemente le comunicazioni sulle operazioni per verificarne la completezza, individuare omissioni ed errori palesi e chiederne la ritrasmissione.
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