Art. 8
Cumulo
In vigore dal 14 dic 2022
Cumulo
1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all' e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa, indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o dell'Unione.
2. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con uno dei seguenti aiuti:
a)
con altri aiuti, purché tali misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
b)
con altri aiuti in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
3. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli di cui al capo III.
Storico versioni
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