Art. 7
Intensità di aiuto e costi ammissibili
In vigore dal 14 dic 2022
Intensità di aiuto e costi ammissibili
1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale.
2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.
4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle varie date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
5. Dagli aiuti concessi per ovviare ai danni o alle perdite di reddito sono detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa dell'evento.
6. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali senza superare l'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.
7. I costi ammissibili sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 53 a 57 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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