Art. 6 · Effetto di incentivazione

Art. 6

Effetto di incentivazione

In vigore dal 14 dic 2022
Effetto di incentivazione 1.   Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. 2.   Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, l'impresa beneficiaria ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l'attività. 3.   Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a far sì che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dall'impresa beneficiaria dimostri che l'aiuto porterà a uno o più dei seguenti risultati: a) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto o dell'attività; b) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dall'impresa beneficiaria per il progetto o l'attività; c) un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati; d) nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per l'impresa beneficiaria nella zona interessata in mancanza di aiuti. 4.   Si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per le seguenti categorie di aiuti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione: a) aiuti destinati a compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli ; b) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli ; c) aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali; d) aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli ; e) aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell', paragrafo 1, lettera f), e dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all' del presente regolamento; f) aiuti alle PMI che partecipano a progetti CLLD o beneficiano di tali progetti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli ; g) aiuti per le misure di commercializzazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto vii), se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'; h) aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'; i) aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'.
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