Art. 58 · Disposizioni transitorie

Art. 58

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 dic 2022
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'. 2.   Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell' del regolamento (UE) 2015/1588 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili. 3.   Gli aiuti individuali concessi a norma del 1o gennaio 2023 in applicazione di regolamenti adottati a norma dell' del regolamento (UE) 2015/1588 precedentemente in vigore al momento della concessione degli aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 4.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.
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