Art. 57
Continuità dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1388/2014
In vigore dal 14 dic 2022
Continuità dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1388/2014
L' del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (41) stabilisce che tale regolamento si applica fino al 31 dicembre 2022. Il presente regolamento sostituirà il regolamento (UE) n. 1388/2014 alla sua scadenza.
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