Art. 56
Esenzioni e riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE
In vigore dal 14 dic 2022
Esenzioni e riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE
1. Gli aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell', paragrafo 1, lettera f), e dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE purché soddisfino le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE e al capo I del presente regolamento.
2. Le imprese beneficiarie delle esenzioni e riduzioni fiscali sono selezionate sulla base di criteri trasparenti e oggettivi. Se del caso, esse versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE.
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