Art. 53 · Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti

Art. 53

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti 1.   Gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché: a) esista un nesso causale diretto tra il danno subito e il comportamento degli animali protetti; b) i costi ammissibili siano i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione; e c) per quanto riguarda la pesca, gli aiuti relativi ai danni agli animali siano limitati ai danni alle catture. 2.   I danni da risarcire possono includere: a) i danni per gli animali in acquacoltura: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti; b) i danni alle catture nel settore della pesca causati da animali protetti; o c) i danni materiali ai seguenti attivi: attrezzature, macchinari, attivi. 3.   Il valore di mercato di cui al paragrafo 2 del presente articolo è stabilito in base al valore degli animali immediatamente prima del verificarsi del danno causato dal comportamento degli animali protetti e come se non fossero stati interessati dal comportamento degli animali protetti. 4.   Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima del verificarsi del danno. Il calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato causati dagli animali protetti, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi del danno. 5.   Al danno da risarcire possono aggiungersi altri costi sostenuti dall'impresa beneficiaria a causa del comportamento degli animali protetti e vi sono detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa del comportamento degli animali protetti che sarebbero altrimenti stati sostenuti dall'impresa beneficiaria nonché le eventuali entrate derivanti dalla vendita di prodotti connessi agli animali danneggiati o uccisi. 6.   Tranne nel caso di un primo attacco da parte di animali protetti, per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto uno sforzo ragionevole da parte dell'impresa beneficiaria. Tale sforzo assume la forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza) e proporzionate al rischio di danni causati dal comportamento di animali protetti nella zona interessata, a meno che ragionevolmente tali misure non siano possibili. 7.   Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda. 8.   Il regime di aiuti è fissato entro un termine di tre anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data. 9.   L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.
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