Art. 52 · Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da animali protetti

Art. 52

Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da animali protetti

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da animali protetti 1.   Gli aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati dal comportamento di animali protetti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché: a) l'investimento persegua principalmente l'obiettivo di prevenire o mitigare i danni causati dal comportamento di animali protetti; b) per quanto riguarda la pesca, l'obiettivo dell'investimento è prevenire e attenuare la predazione o prevenire e attenuare i danni agli attrezzi da pesca o ad altro materiale operativo causati dal comportamento di un animale protetto. 2.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. 3.   Gli aiuti possono coprire unicamente i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi possono includere uno dei seguenti costi: a) i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato. 4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
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