Art. 47
Aiuti per la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati nel settore della pesca
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati nel settore della pesca
1. Gli aiuti per la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano la raccolta, la gestione e l'uso dei dati, in base a quanto disposto nell', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (39).
2. Gli aiuti possono sostenere unicamente le seguenti misure:
a)
raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;
b)
programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP;
c)
monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli;
d)
campagne di ricerca in mare; o
e)
miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.
3. L'aiuto può coprire i seguenti costi ammissibili sostenuti direttamente a seguito delle misure sovvenzionate:
a)
costi salariali diretti;
b)
spese di iscrizione;
c)
spese di viaggio;
d)
spese per le pubblicazioni;
e)
investimenti in sistemi di raccolta e gestione dei dati;
f)
servizi di raccolta dei dati acquistati.
4. L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
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