Art. 44 · Aiuti all'assicurazione degli stock di acquacoltura

Art. 44

Aiuti all'assicurazione degli stock di acquacoltura

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti all'assicurazione degli stock di acquacoltura 1.   Gli aiuti all'assicurazione degli stock di acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché: a) gli aiuti promuovano la salvaguardia delle entrate dei produttori del settore dell'acquacoltura; e b) gli aiuti contribuiscano a un'assicurazione degli stock di acquacoltura che copra le perdite economiche dovute ad almeno uno dei seguenti eventi: i) calamità naturali; ii) eventi climatici avversi; iii) improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile; iv) malattie nel settore dell'acquacoltura, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile; v) crisi sanitarie pubbliche; vi) perdita di produzione a causa di attacchi da parte di animali predatori o protetti; vii) l'assicurazione non richiede né specifica il tipo o la quantità di produzione futura e l'aiuto non è limitato alle assicurazioni fornite da una specifica compagnia di assicurazione o gruppo di compagnie. 2.   Il verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e v) nel settore dell'acquacoltura è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato. 3.   Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2 si considera emesso. 4.   I contributi di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano la copertura dei costi fino al 70 % del premio per un contratto che copre fino al 100 % della perdita economica potenziale.
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