Art. 43 · Aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali

Art. 43

Aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali 1.   Gli aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché l'investimento persegua principalmente l'obiettivo di prevenire o mitigare i danni causati da malattie animali ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento. 2.   Gli aiuti possono coprire unicamente i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi possono includere unicamente: a) i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; o b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato. 3.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 65 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2473:oj#art-43