Art. 40 · Aiuti per le misure sanitarie

Art. 40

Aiuti per le misure sanitarie

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per le misure sanitarie 1.   Gli aiuti per le misure sanitarie che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano un regime di compensazione che compensa i molluschicultori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento, quando tale sospensione si verifica esclusivamente per motivi di salute pubblica. 2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo quando la chiusura della zona classificata di produzione o di stabulazione, a norma dell'articolo 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (35), è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine superiori ai limiti di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), e purché: a) la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui la raccolta è stata sospesa. Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività. 3.   La compensazione può essere concessa per un massimo di 12 mesi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata una sola volta di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi. 4.   I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti e/o le perdite di reddito per le misure in questione. Dalla compensazione calcolata vengono detratti tutti i costi non direttamente sostenuti a causa dell'evento che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario. 5.   Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.
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