Art. 37
Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile
1. Gli aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile e soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
a)
gli aiuti promuovano l'imprenditorialità nel settore dell'acquacoltura; e
b)
gli aiuti sostengano la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi imprenditori.
2. Gli aiuti sono concessi agli imprenditori dell'acquacoltura che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:
a)
possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;
b)
creino per la prima volta PMI dell'acquacoltura mettendosi a capo di tale impresa; e
c)
presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività nel settore dell'acquacoltura.
3. Al fine di acquisire competenze professionali adeguate, gli imprenditori dell'acquacoltura che fanno il loro ingresso nel settore possono beneficiare degli aiuti di cui all', paragrafo 1.
4. I costi ammissibili risultanti direttamente dal progetto possono essere i seguenti:
a)
costi salariali;
b)
spese generali supplementari e altri costi, compresi i costi dei materiali e delle forniture;
c)
costi delle attrezzature; o
d)
costi per gli investimenti materiali e immateriali,
5. L'importo degli aiuti di cui al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
Storico versioni
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