Art. 32
Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura
1. Gli aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
a)
gli aiuti stimolino l'innovazione nel settore dell'acquacoltura;
b)
gli aiuti siano destinati a:
i)
sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese dell'acquacoltura, che, in particolare, riducono l'impatto sull'ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
ii)
sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie dell'acquacoltura con un potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
iii)
esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.
2. I servizi sovvenzionati a norma del presente articolo sono svolti da organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati, o in collaborazione con essi.
3. I risultati dei progetti che ricevono sostegno devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro.
4. Possono essere ammissibili i seguenti costi:
a)
spese di personale dirette relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b)
costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c)
costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:
i)
per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
ii)
per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d)
costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; o
e)
spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Ai fini della lettera b) se tali strumenti e attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
5. L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
Storico versioni
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