Art. 31
Condizioni generali
In vigore dal 14 dic 2022
Condizioni generali
1. Gli aiuti concessi a norma della presente sezione rispettano le condizioni generali seguenti:
a)
salvo ove espressamente disposto nel presente regolamento, il sostegno è limitato alle imprese dell'acquacoltura;
b)
qualora le operazioni consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei futuri requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese;
c)
gli aiuti non sono concessi per l'allevamento di organismi geneticamente modificati;
d)
gli aiuti non sono concessi per le operazioni di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'operazione produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.
2. Gli aiuti ai sensi della presente sezione a favore di investimenti che mirano a sfruttare nuovi mercati sono concessi solo se l'impresa beneficiaria presenta una documentazione che dimostri l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.
3. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
Storico versioni
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