Art. 29 · Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca

Art. 29

Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca 1.   Gli aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché: a) gli aiuti siano destinati a migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro; b) gli aiuti coprano i seguenti costi di investimento ammissibili che: i) migliorano le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca, ivi compresi gli investimenti effettuati in adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare; ii) facilitano l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 o di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato; o iii) migliorano la sicurezza dei pescatori attraverso la costruzione o l'ammodernamento di piccoli ripari di pesca. 2.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
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