Art. 27
Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici
1. Gli aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione degli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento dei motori, che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.
2. Gli aiuti concessi a norma del presente articolo possono sostenere solo le seguenti misure:
a)
investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
b)
audit e regimi di efficienza energetica; o
c)
studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.
3. Gli aiuti a norma del paragrafo 2 sono concessi esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non sono concessi più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029 relativamente a uno stesso peschereccio.
4. I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti per le operazioni in questione. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), i costi ammissibili:
i)
relativi a misure destinate a migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione possono riguardare solo:
—
investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
—
impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
—
sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine; o
—
prove in vasca per migliorare l'idrodinamica;
ii)
relativi a misure destinate al miglioramento del sistema di propulsione dell'imbarcazione possono includere solo i costi relativi all'acquisto e, se del caso, all'installazione degli elementi seguenti:
—
eliche a efficienza energetica, assi compresi;
—
catalizzatori;
—
generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
—
elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;
—
eliche di prua;
—
econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio; o
—
investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
iii)
relativi a investimenti in attrezzi da pesca e in altre attrezzature possono includere solo i costi relativi alle seguenti misure:
—
sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;
—
modifiche degli attrezzi da traino; o
—
investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino;
iv)
relativi a investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica o elettrica possono includere solo:
—
investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; o
—
investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.
Non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del paragrafo 2, lettera a) i costi della manutenzione di base dello scafo.
5. L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
Storico versioni
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