Art. 25 · Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine

Art. 25

Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine 1.   Gli aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché: a) gli aiuti siano destinati a contribuire alla graduale eliminazione dei rigetti e delle catture accessorie, a facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive in conformità con l', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nonché a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino e sugli animali protetti; b) gli aiuti siano a favore di operazioni volte a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con gli animali protetti; c) le operazioni sostenute siano svolte da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro che ne convalidi i risultati o in collaborazione con detto organismo; e d) i risultati delle operazioni sostenute siano adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro. 2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizi sovvenzionati. 3.   I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non superano il 5 % dei pescherecci della flotta nazionale o il 5 % della stazza lorda nazionale, calcolata al momento dell'adozione dello strumento di sostegno. 4.   Possono essere ammissibili solo i seguenti costi: a) spese di personale dirette relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; c) costi relativi a immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni: i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili solo i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; o e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
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