Art. 24 · Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie

Art. 24

Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie 1.   Gli aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché gli aiuti siano destinati a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013; 2.   Gli aiuti sostengono: a) investimenti in attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie; b) investimenti a bordo o in attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all' del regolamento (UE) n. 1380/2013; c) investimenti in attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino; o d) investimenti in attrezzature che proteggono gli attrezzi da pesca e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (25) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori. 3.   Gli aiuti sono concessi una sola volta nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029 per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di peschereccio dell'Unione. 4.   Gli aiuti sono concessi esclusivamente qualora possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 2 del presente articolo presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto della regionalizzazione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013. 5.   Gli aiuti sono concessi a a) proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto; b) pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto; c) organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro. 6.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.
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