Art. 22
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione
1. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
a)
gli aiuti siano destinati a contribuire ai premi assicurativi o ai fondi di mutualizzazione o paghino compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate dal comportamento di animali protetti, crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, emergenze ambientali o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca;
b)
la combinazione della compensazione finanziaria versata dai fondi di mutualizzazione ai sensi del presente articolo con altri strumenti nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi non porti a sovracompensazioni superiori alla perdita economica subita;
c)
l'assicurazione non richieda né specifichi il tipo o la quantità di produzione futura e l'aiuto non sia limitato alle assicurazioni fornite da una specifica compagnia di assicurazione o gruppo di compagnie. e
d)
il fondo di mutualizzazione sia riconosciuto dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'ordinamento nazionale.
2. Ai fini del presente articolo:
a)
le crisi sanitarie pubbliche, gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, le emergenze ambientali o gli incidenti in mare di cui al paragrafo 1, lettera a), sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro;
b)
«fondo di mutualizzazione» indica un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale, che consente ai pescatori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dagli eventi elencati nel paragrafo 1, lettera a). Il fondo di mutualizzazione pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita e applica norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
3. L'intensità massima di aiuto è limitata:
a)
al 50 % degli importi versati dal fondo di mutualizzazione ai pescatori a titolo di compensazione finanziaria;
b)
al 100 % dei costi amministrativi di costituzione dei fondi di mutualizzazione;
c)
al 70 % dei costi del premio assicurativo;
d)
al 50 % della capitalizzazione iniziale del fondo.
4. I contributi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, emergenze ambientali o incidenti in mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2473:oj#art-22