Art. 20
Aiuti al primo acquisto di un peschereccio
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti al primo acquisto di un peschereccio
1. Gli aiuti al primo acquisto di un peschereccio o al primo acquisto di una proprietà parziale che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
a)
gli aiuti contribuiscano a rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale e l'impresa beneficiaria abbia fornito informazioni verificabili e un piano aziendale che lo attesti; e
b)
gli aiuti sostengano il primo acquisto di un peschereccio da parte di una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che abbia lavorato come pescatore per almeno cinque anni o che abbia acquisito qualifiche adeguate.
2. Gli aiuti ai sensi del paragrafo 1 possono essere erogati anche a soggetti giuridici interamente di proprietà di una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere erogati per il primo acquisto congiunto di un peschereccio da parte di più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui al paragrafo 1.
4. Il sostegno a norma del presente articolo può essere erogato anche per il primo acquisto della proprietà parziale di un peschereccio da parte di una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e che si ritiene detenga diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio o da un soggetto giuridico che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 e che sia considerato titolare di diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio.
5. Gli aiuti sono concessi soltanto a un peschereccio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
a)
appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
b)
è attrezzato per le attività di pesca;
c)
ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;
d)
è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto nel caso dei piccoli pescherecci costieri e per almeno cinque anni civili nel caso di un altro tipo di peschereccio; e
e)
è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per al massimo i 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto.
6. L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 40 % dei costi ammissibili e non è in alcun caso superiore a 75 000 EUR per pescatore e per peschereccio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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