Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2022
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
2)
«eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale»: condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:
a)
i tre anni precedenti;
b)
una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
3)
«aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
4)
«intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
5)
«regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
6)
«biosicurezza»: misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie in, da o all'interno di: a) una popolazione animale o b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;
7)
«misure di controllo e di eradicazione»: misure relative alle malattie animali delle quali un'autorità competente ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure alle specie esotiche invasive o agli organismi nocivi ai vegetali dei quali l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza;
8)
«data di concessione degli aiuti»: data in cui all'impresa beneficiaria è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
9)
«predazione»: evento predatorio ai danni di pesci catturati nelle reti o tenuti in stagni da parte di animali protetti quali foche, lontre marine e uccelli marini;
10)
«piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione;
11)
«regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
12)
«pescatore»: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;
13)
«prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
14)
«settore della pesca e dell'acquacoltura»: settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
15)
«capacità di pesca»: stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli del regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
16)
«porto di pesca»: zona marittima o interna di terra e di acqua ufficialmente riconosciuta da uno Stato membro e costituita da infrastrutture e attrezzature tali da consentire, principalmente, l'ormeggio dei pescherecci, il carico e lo scarico delle loro catture, il magazzinaggio, l'assunzione in carico e la consegna di tali catture nonché l'imbarco e lo sbarco dei pescatori;
17)
«equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato all'impresa beneficiaria sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;
18)
«aiuti individuali»: aiuti ad hoc e aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
19)
«pesca nelle acque interne»: attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;
20)
«specie esotiche invasive»: specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) [«regolamento (UE) n. 1143/2014»];
21)
«calamità naturali»: terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale;
22)
«regioni ultraperiferiche»: regioni di cui all'articolo 349 TFUE;
23)
«animale protetto»: qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale;
24)
«anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;
25)
«PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
26)
«piccola pesca costiera»: attività di pesca praticate da: a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all', punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (20); o b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
27)
«avvio dei lavori»: data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
28)
«servizi sovvenzionati»: forma di aiuto in cui l'aiuto è concesso indirettamente all'impresa beneficiaria finale in natura ed è versato al prestatore del servizio o dell'attività in questione;
29)
«impresa in difficoltà»: impresa che soddisfa i criteri di cui all', punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (21) della Commissione;
2. Oltre alle definizioni elencate al paragrafo 1, si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, all' del regolamento (UE) 2021/1139 e all' del regolamento (UE) 1379/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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