Art. 17
Aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori
1. Gli aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
a)
gli aiuti siano destinati a promuovere il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori;
b)
gli aiuti sostengano:
i)
la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici;
ii)
le attività svolte nell'ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui al punto i). Tali attività possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche.
2. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.
3. Gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili sostenuti direttamente a seguito del progetto sovvenzionato:
a)
costi salariali diretti;
b)
spese di iscrizione;
c)
spese di viaggio;
d)
spese per le pubblicazioni;
e)
servizi di raccolta dei dati acquistati, studi, progetti pilota;
f)
affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
g)
spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali.
4. L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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