Art. 16 · Aiuti per servizi di consulenza

Art. 16

Aiuti per servizi di consulenza

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per servizi di consulenza 1.   Gli aiuti per servizi di consulenza che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché: a) gli aiuti migliorino le prestazioni complessive e la competitività delle imprese nonché promuovano la pesca sostenibile; b) gli aiuti siano accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti; e c) i servizi di consulenza consistano in uno dei seguenti servizi: i) studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo II, del regolamento (UE) 2021/1139. ii) prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all'eliminazione dell'impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, costieri, terrestri e di acqua dolce; iii) prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato. 2.   Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che prestano consulenza economica provvisti delle competenze richieste ai sensi del diritto nazionale. 3.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta. 4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
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