Art. 15
Aiuti all'innovazione del settore della pesca
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti all'innovazione del settore della pesca
1. Gli aiuti all'innovazione del settore della pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché gli aiuti siano destinati a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione.
2. I servizi sovvenzionati finanziati dagli aiuti sono svolti da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati. Gli aiuti sono erogati direttamente all'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza.
3. I risultati delle operazioni che ricevono sostegno devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro.
4. Possono essere ammissibili i seguenti costi:
a)
spese di personale dirette relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b)
costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c)
costi relativi a immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi e alle seguenti condizioni:
i)
per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
ii)
per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d)
costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'intervento; o
e)
spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'intervento.
5. L'importo degli aiuti di cui al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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