Art. 13 · Controllo

Art. 13

Controllo

In vigore dal 14 dic 2022
Controllo Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2473:oj#art-13