Art. 12 · Valutazione

Art. 12

Valutazione

In vigore dal 14 dic 2022
Valutazione 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023 i regimi di aiuti sono oggetto di una valutazione ex post se hanno una dotazione di aiuti di Stato o spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime di aiuti e di eventuali regimi di aiuti precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili. Le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni, a decorrere dal 1o gennaio 2023. 2.   L'obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che sono stati oggetto di valutazione, per i quali è stata redatta una relazione di valutazione finale conforme al piano di valutazione approvato dalla Commissione e che non hanno portato a conclusioni negative. Se la relazione di valutazione finale di un regime di aiuti non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione è sospeso con effetto immediato. I regimi che subentrano a tale regime di aiuti sospeso non beneficiano dell'esenzione per categoria. 3.   L'obiettivo della valutazione è quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime di aiuti, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Viene esaminata anche l'incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi. 4.   Per i regimi di aiuto soggetti all'obbligo di valutazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione un progetto di piano di valutazione nel modo seguente: a) entro i 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime di aiuti, se la dotazione del regime di aiuti supera 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la sua durata; b) entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime di aiuti portandola a un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime di aiuti; c) entro i 30 giorni lavorativi successivi all'iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime di aiuti superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno. 5.   Il progetto di piano di valutazione è conforme ai principi metodologici comuni redatti dalla Commissione (24). Gli Stati membri pubblicano il piano di valutazione approvato dalla Commissione. 6.   La valutazione ex post è effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione comprende almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che sono entrambe pubblicate dagli Stati membri. 7.   La relazione di valutazione finale è presentata alla Commissione al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime di aiuti esentato, periodo che può essere ridotto per i regimi di aiuti rispetto ai quali l'obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione del regime. La portata e le modalità precise di ciascuna valutazione sono definite nella decisione della Commissione che approva il piano di valutazione. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo contiene la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.
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