Art. 11 · Relazioni

Art. 11

Relazioni

In vigore dal 14 dic 2022
Relazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 (23) della Commissione, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica. 2.   Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. 3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli aiuti concessi a progetti CLLD di cui agli .
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