Art. 10
Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria
In vigore dal 14 dic 2022
Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria
Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei suoi capi I, II e III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.
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