Art. 9 · Pubblicazione e informazione

Art. 9

Pubblicazione e informazione

In vigore dal 14 dic 2022
Pubblicazione e informazione 1.   Lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione (26) o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all’ o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all’, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all’allegato III in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti: i) 10 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore della produzione agricola primaria; ii) 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ del trattato. 2.   Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli in milioni di EUR: a) 0,01- 0,1 solo per la produzione agricola primaria; b) 0,1- 0,5; c) 0,5-1; d) da 1 a 2; e) da 2 a 5; f) da 5 a 10; g) da 10 a 30; h) uguale o superiore a 30. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all’allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è stato concesso. 4.   Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 contiene, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento in questione o, se del caso, alla normativa nazionale che garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il regime di aiuti o gli aiuti ad hoc sono accompagnati dalle relative modifiche e disposizioni attuative. 5.   Gli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli aiuti concessi ai progetti dei gruppi operativi PEI e a progetti CLLD a norma degli . 6.   La Commissione pubblica sul suo sito web: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1; b) i link ai siti web relativi agli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 1, di tutti gli Stati membri.
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