Art. 7
Intensità di aiuto e costi ammissibili
In vigore dal 14 dic 2022
Intensità di aiuto e costi ammissibili
1. Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.
2. Gli importi di aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui agli possono essere fissati sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e gli aiuti corrispondenti contengano solo elementi verificabili, siano basati su valori assodati mediante opportune perizie, indichino chiaramente la fonte dei dati, siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo, se del caso, e non contengano elementi connessi ai costi di investimento.
3. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all’aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.
4. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.
5. Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione degli aiuti.
6. Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, l’attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l’agevolazione fiscale diventa effettiva.
7. Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un’ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
Storico versioni
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