Art. 62 · Sostituzione e continuità dell’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014

Art. 62

Sostituzione e continuità dell’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014

In vigore dal 14 dic 2022
Sostituzione e continuità dell’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 1.   L’ del regolamento (UE) n. 702/2014 stabilisce che tale regolamento si applica fino al 31 dicembre 2022. Il presente regolamento sostituirà il regolamento (UE) n. 702/2014 alla sua scadenza. 2.   Le norme di cui a tale regolamento, tuttavia, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 agli aiuti concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (49).
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