Art. 60 · Aiuti per progetti CLLD

Art. 60

Aiuti per progetti CLLD

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per progetti CLLD 1.   Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell’ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. Gli aiuti per i costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a favore di progetti di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Per i progetti CLLD sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell’ottica di preparare e attuare una strategia CLLD; b) la realizzazione delle operazioni approvate; c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione; d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo; e) l’animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande. 3.   I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno o più dei seguenti ambiti: a) ricerca, sviluppo e innovazione; b) ambiente; c) occupazione e formazione; d) cultura e conservazione del patrimonio; e) silvicoltura; f) promozione di prodotti alimentari non elencati nell’allegato I del trattato; g) sport. 4.   L’intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/2115.
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