Art. 6
Effetto di incentivazione
In vigore dal 14 dic 2022
Effetto di incentivazione
1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
nome e dimensioni dell’impresa;
b)
descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine;
c)
ubicazione del progetto o dell’attività;
d)
elenco dei costi ammissibili;
e)
tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l’aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l’aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:
a)
un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell’attività;
b)
un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l’attività;
c)
un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell’attività interessati;
d)
nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l’attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.
Questi requisiti non si applicano ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a)
la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;
b)
la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l’attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
5. Inoltre, in deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
a)
i regimi di aiuto per la ricomposizione fondiaria ove ricorrano le condizioni di cui all’ o all’ e se:
i)
il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
ii)
il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i costi ammissibili di cui all’ o all’;
b)
aiuti per azioni di informazione nel settore agricolo in conformità degli , che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;
c)
aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b);
d)
aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all’;
e)
aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, ove ricorrano le condizioni di cui all’;
f)
aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettere c), d), e) ed f);
g)
aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti, ove ricorrano le condizioni di cui all’;
h)
aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 di cui all’;
i)
aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste, ove ricorrano le condizioni di cui all’;
j)
aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali nel settore agricolo, ove ricorrano le condizioni di cui all’;
k)
aiuti destinati alla ricerca, sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all’;
l)
aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all’;
m)
aiuti per azioni di informazione nel settore forestale in conformità degli , che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;
n)
aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura, ove ricorrano le condizioni di cui all’;
o)
aiuti per la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, ove ricorrano le condizioni di cui all’;
p)
aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, o beneficiano di tali progetti, ove ricorrano le condizioni pertinenti di cui agli .
Storico versioni
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