Art. 59 · Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

Art. 59

Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali 1.   Gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti: a) sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 in una delle seguenti modalità: i) aiuti cofinanziati dal FEASR; ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); b) sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a). 3.   Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti e possono comprendere imprese attive nel settore agricolo, imprese attive nella filiera alimentare e altri soggetti, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, qualora la cooperazione vada a vantaggio delle zone rurali. 4.   Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione: a) cooperazione tra imprese e altri soggetti di cui al paragrafo 3 del presente articolo; b) creazione di poli e di reti. 5.   Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca. 6.   Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi per le seguenti attività: a) progetti pilota; b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare; c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale; d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; f) azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi; g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli; h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell’industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali; i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all’, punto 19, del medesimo regolamento, mirate a una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale; j) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare; k) attuazione di strategie per i piccoli comuni intelligenti. 7.   Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività. 8.   Gli aiuti a favore di progetti pilota di cui al paragrafo 6, lettera a), e gli aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare di cui al di cui al paragrafo 6, lettera b), possono essere concessi anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nei piani strategici nazionali. I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 6, lettera a), e delle attività di cui al paragrafo 6, lettera b), realizzati da singoli attori sono divulgati. 9.   Gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 6, lettere d) ed e), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori. 10.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono conformi agli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013. 11.   Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni. 12.   Sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell’ottica di preparare e attuare un progetto di cooperazione; b) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’ del regolamento (UE) 2021/1060; c) costi dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo territoriale; nel caso dei poli, l’animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri; d) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un coordinatore; e) costi diretti di progetti specifici legati all’attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’ del regolamento (UE) 2021/1060 o di altre azioni finalizzate all’innovazione, compresi gli esami; f) costi relativi ad attività promozionali. 13.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili. 14.   I costi diretti di cui al paragrafo 12, lettera e), che si riferiscono agli investimenti sono limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti e soddisfano le condizioni specificate nei corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. 651/2014 e nei pertinenti articoli del presente regolamento, comprese le condizioni specifiche relative alle soglie di notifica.
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