Art. 58 · Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

Art. 58

Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità 1.   Gli aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti: a) sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 in una delle seguenti modalità: i) aiuti cofinanziati dal FEASR; ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); b) sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a). 3.   L’aiuto è concesso alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione. 4.   Sono ammissibili unicamente le azioni di informazione e di promozione realizzate nel mercato interno. 5.   L’aiuto è concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità e che beneficiano di aiuti a norma dell’. 6.   Sono ammissibili i costi relativi ad azioni che presentano le seguenti caratteristiche: a) sono finalizzate a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone compresi in un regime di qualità di cui all’, paragrafo 3; b) richiamano l’attenzione su caratteristiche specifiche o vantaggi del prodotto alimentare o del cotone, in particolare la qualità, il particolare metodo di produzione, le norme elevate di benessere degli animali e il rispetto dell’ambiente connessi al regime di qualità interessato. 7.   Le azioni di cui al paragrafo 6 non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o cotone a causa della loro origine particolare, tranne per i prodotti oggetto dei regimi di qualità di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012. 8.   L’origine del prodotto alimentare o del cotone può essere indicata, a condizione che il riferimento all’origine sia secondario rispetto al messaggio principale. 9.   Non sono ammissibili agli aiuti le azioni di informazione e di promozione mirate a un’impresa specifica o a una particolare marca commerciale. 10.   L’intensità di aiuto è limitata al 70 % dei costi ammissibili.
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