Art. 57 · Aiuti per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

Art. 57

Aiuti per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari 1.   Gli aiuti per l’adesione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti: a) sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 in una delle seguenti modalità: i) aiuti cofinanziati dal FEASR; ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); b) sono identici al pertinente intervento previsto nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a). 3.   L’aiuto è concesso per l’adesione ad uno dei seguenti tipi di regimi di qualità: a) regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012; b) regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, compresi i regimi di certificazione, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi per garantire uno o più dei seguenti aspetti: — caratteristiche specifiche del prodotto; — particolari metodi di produzione; — una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) i regimi sono accessibili a tutti i produttori; iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli; c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (48). 4.   Gli aiuti sono concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità. 5.   Gli aiuti sono concessi per un periodo massimo di sette anni. 6.   Se la prima partecipazione al regime di qualità è iniziata prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di sette anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno. 7.   L’importo degli aiuti è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all’anno.
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