Art. 56 · Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

Art. 56

Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali 1.   Gli aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti: a) sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 in una delle seguenti modalità: i) aiuti cofinanziati dal FEASR; ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); b) sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a). 3.   Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari: a) agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari nelle zone rurali che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole; b) alle microimprese e piccole imprese nelle zone rurali; c) alle persone fisiche nelle zone rurali. 4.   Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare di cui al paragrafo 3, lettera a), esercita un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto. 5.   Gli aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale all’autorità competente dello Stato membro interessato. Il piano aziendale descrive i seguenti elementi: a) la situazione economica iniziale del beneficiario; b) le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario; c) i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni. 6.   Il versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto tenendo conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal piano strategico della PAC. 7.   Gli aiuti sono limitati a 100 000 EUR per beneficiario.
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