Art. 55
Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali
1. Gli aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se sono attuati dopo l’approvazione del pertinente piano strategico della PAC da parte della Commissione e se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:
a)
sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 in una delle seguenti modalità:
i)
aiuti cofinanziati dal FEASR;
ii)
finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti cofinanziati dal FEASR;
b)
sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).
3. Gli aiuti finanziano:
a)
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture con costi ammissibili limitati a 2 milioni di EUR («infrastruttura su piccola scala»), ad eccezione degli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico e nelle infrastrutture a banda larga che non sono ammissibili;
b)
investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi sociali, le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
c)
investimenti con finalità pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;
d)
investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
e)
investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all’interno o in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.
4. Gli interventi effettuati sulla base degli investimenti sovvenzionati di cui al paragrafo 3 sono ammissibili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base — ove tali piani esistano — e sono conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale. Tali piani non sono prescritti con riguardo a investimenti per i quali il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari.
5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a)
i costi per la stesura e l’aggiornamento di piani di gestione e di sviluppo inerenti a zone rurali e ai relativi servizi di base, nonché a siti ad alto valore naturalistico;
b)
i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico;
c)
i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali;
d)
i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.
Anche i costi inerenti a opere permanenti possono essere ammissibili all’aiuto di cui al paragrafo 3, lettera d).
Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi come aiuti al funzionamento.
6. Per quanto concerne le attività di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), l’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
Per non superare l’intensità massima di aiuto, per le attività di cui al paragrafo 3, lettere b), c) e d), le entrate nette sono dedotte dai costi ammissibili, ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli o mediante un meccanismo di recupero. In alternativa, per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l’intensità massima di aiuto può essere fissata all’80 % dei costi ammissibili.
7. Per quanto riguarda gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera e), l’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali operazioni se la rilocalizzazione di attività o la riconversione di fabbricati o altre strutture consistono nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione di strutture esistenti.
Se la rilocalizzazione di attività o la riconversione di fabbricati o altre strutture comportano un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, oltre allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione di strutture esistenti di cui al primo comma, le intensità di aiuto non superano l’intensità massima di aiuto fissata nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione degli aiuti nella zona interessata con riferimento ai costi relativi all’ammodernamento delle strutture o all’aumento della capacità di produzione. La semplice sostituzione di fabbricati o strutture esistenti con fabbricati o strutture nuovi e aggiornati, senza modifiche sostanziali della produzione o della tecnologia utilizzata, non è considerata connessa all’ammodernamento.
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