Art. 54 · Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

Art. 54

Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti alla cooperazione nel settore forestale 1.   Gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti sono concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2115. 3.   Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti, indipendentemente dal fatto che operino nel settore agricolo o nei settori agricolo o forestale. La cooperazione va principalmente a beneficio del settore forestale o dei settori agricolo e forestale. 4.   Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione: a) cooperazione tra diverse imprese nel settore forestale e altri soggetti attivi nei settori forestale e agricolo che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2115, ivi comprese le associazioni di produttori e le cooperative; b) creazione di poli e di reti. 5.   Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca. 6.   Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi, in particolare, per le seguenti attività: a) progetti pilota; b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale; c) cooperazione tra piccoli operatori nel settore forestale destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse; d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali; e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; f) azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi; g) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all’ dello stesso regolamento. 7.   Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività. 8.   Gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 6, lettere (d) ed (e), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra silvicoltori/gestori forestali e consumatori. 9.   Le operazioni consistenti in investimenti e costi diretti di progetti specifici connessi all’attuazione di un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente sono conformi alle norme e agli obblighi di cui al pertinente articolo del presente regolamento sugli aiuti agli investimenti e all’ sulle soglie di notifica. 10.   Sono ammissibili i seguenti costi, nella misura in cui riguardano attività forestali: a) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’ del regolamento (UE) 2021/1060; b) i costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»; c) i costi degli interventi da attuare; d) i costi relativi ad attività promozionali; e) i costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti. 11.   Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni. 12.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
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