Art. 53 · Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

Art. 53

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali 1.   Gli aiuti per ricomposizione fondiaria dei terreni forestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti sono concessi esclusivamente a copertura delle spese legali e amministrative, compresi quelle per la realizzazione di indagini. 3.   Gli aiuti non superano il 100 % dei costi effettivi sostenuti.
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