Art. 52
Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale
1. Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. I membri dell’associazione o dell’organizzazione di produttori non sono grandi imprese, fatta eccezione per i comuni.
2. In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti direttamente ai produttori fino all’importo complessivo a cui tale associazione od organizzazione avrebbe avuto diritto a norma del presente articolo a titolo di compenso dei contributi versati per le spese di gestione di dette associazioni od organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.
3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:
a)
il canone di affitto di locali idonei, a prezzi di mercato;
b)
i costi per l’acquisto di attrezzature per ufficio;
c)
le spese amministrative per il personale e le spese per un gestore forestale qualificato;
d)
le spese generali, legali e amministrative;
e)
i costi di acquisto di programmi informatici e spese di acquisto o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili;
f)
in caso di acquisto di locali, un importo corrispondente ai costi di locazione a prezzi di mercato.
4. Non sono versati aiuti in relazione ai costi sostenuti dopo il quinto anno dal riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente dello Stato membro sulla base del relativo piano aziendale, tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive volte a conseguire gli obiettivi di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2115.
5. Se gli aiuti sono pagati in rate annuali, gli Stati membri versano l’ultima rata unicamente previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
6. L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2472:oj#art-52