Art. 52 · Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

Art. 52

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale 1.   Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. I membri dell’associazione o dell’organizzazione di produttori non sono grandi imprese, fatta eccezione per i comuni. 2.   In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti direttamente ai produttori fino all’importo complessivo a cui tale associazione od organizzazione avrebbe avuto diritto a norma del presente articolo a titolo di compenso dei contributi versati per le spese di gestione di dette associazioni od organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione. 3.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi: a) il canone di affitto di locali idonei, a prezzi di mercato; b) i costi per l’acquisto di attrezzature per ufficio; c) le spese amministrative per il personale e le spese per un gestore forestale qualificato; d) le spese generali, legali e amministrative; e) i costi di acquisto di programmi informatici e spese di acquisto o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili; f) in caso di acquisto di locali, un importo corrispondente ai costi di locazione a prezzi di mercato. 4.   Non sono versati aiuti in relazione ai costi sostenuti dopo il quinto anno dal riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente dello Stato membro sulla base del relativo piano aziendale, tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive volte a conseguire gli obiettivi di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2115. 5.   Se gli aiuti sono pagati in rate annuali, gli Stati membri versano l’ultima rata unicamente previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale. 6.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
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