Art. 5 · Trasparenza degli aiuti

Art. 5

Trasparenza degli aiuti

In vigore dal 14 dic 2022
Trasparenza degli aiuti 1.   Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. 2.   Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. 3.   Ai fini del presente regolamento sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuto: a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni, di contributi in conto interessi e di servizi sovvenzionati; b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione; c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie se ricorre una delle seguenti condizioni: i) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; ii) prima dell’attuazione degli aiuti il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alle garanzie è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sulle garanzie, previa notifica di tale metodo alla Commissione ai sensi di un regolamento da questa adottato in materia di aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento; d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata; e) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l’importo totale nominale dell’anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell’attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo dell’anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione; f) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell’operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato. 4.   Ai fini del presente regolamento non sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuto: a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale; b) gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.
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