Art. 46
Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta
1. Gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti coprono solo gli impegni volontari in materia di gestione destinati a conseguire uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 che vanno al di là dei requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dalla normativa nazionale sulle foreste o da altre normative nazionali o dell’Unione pertinenti.
3. Tutti i requisiti obbligatori di cui al paragrafo 2 sono identificati e descritti nella base giuridica nazionale.
4. Tali impegni hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono prevedere una durata superiore per determinati tipi di impegni.
5. Per gli impegni assunti a norma del presente articolo gli Stati membri prevedono una clausola di revisione al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti obbligatori di cui al paragrafo 2.
6. I pagamenti sono intesi a compensare i beneficiari, in tutto o in parte, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall’assunzione degli impegni di cui al paragrafo 2.
7. L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili e non supera 200 EUR per ettaro/anno.
8. Se gli aiuti sono previsti nell’ambito di un piano strategico, l’importo massimo previsto al paragrafo 7 può essere aumentato in casi eccezionali, tenendo conto delle circostanze specifiche previste dal piano strategico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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